Nel caso concreto, dalla lettura del ricorso si può dedurre che il ricorrente fonda il proprio gravame sull’art. 327 lett. g CPC rimproverando al primo giudice un’arbitaria valutazione delle prove. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.