Con osservazioni 24 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità dal punto di vista formale. 4. Per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, contestata da controparte, occorre rilevare che per costante giurisprudenza di questa Camera il ricorso è valido anche in difetto dell’indicazione del titolo di cassazione invocato a condizione che dal suo contenuto affiorino con evidenza le ragioni del ricorso di modo che il giudice possa individuare con facilità il motivo di cassazione addotto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5). Nel caso concreto, dalla lettura del ricorso si può dedurre che il ricorrente fonda il proprio gravame sull’art. 327 lett.