550.- mensili poi aumentata a fr. 700.-. L’ente locato è stato restituito alla proprietaria il 22 luglio 1994 a seguito di una procedura di sfratto da lei promossa per mora del conduttore. Con istanza 20 ottobre 1994 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’092.75, per le pigioni arretrate da ottobre 1993 a luglio 1994 (esclusi i mesi di marzo e maggio 1994 regolarmente pagati) e di fr. 592.- quale risarcimento dei danni cagionati all’ente locato, dedotto l’importo versato dall’ inquilino a titolo di garanzia.