{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-46_1995-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10501&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9ad94abac4e4df4dc81848f306151e11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.06.1995 16.1995.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:01", "Checksum": "41c40f8df9d2d6e7dd2b43789a330f66", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.06.1995 16.1995.46\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella concreta fattispecie la locataria procede nei confronti del conduttore per l’incasso di otto mensilità, arretrati che il conduttore nel suo scritto 2 settembre 1994 riconosce giustificando comunque il mancato pagamento di una mensilità con il fatto che a suo tempo la proprietaria gli avrebbe condonato quest’importo a dipendenza dell’inabilità dell’ente locato. Ora, non avendo il convenuto minimamente reso verosimile questa circostanza, ciò che gli sarebbe stato possibile mediante la prova del ventilato accordo oppure mediante la prova dell’inabilità dell’ente locato, la sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria si rivela infondata.\nPer quanto concerne invece la richiesta di risarcimento dei danni riscontrati nel pavimento al momento della riconsegna dell’ente locato e quantificati in fr. 592.- come risulta dalla fattura di cui al doc. L, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice non esiste al proposito alcun riconoscimento di debito da parte dell’escusso. Infatti, la sottoscrizione da parte del conduttore del verbale di constatazione dei danni allestito al momento della riconsegna dell’appartamento non significa ancora che questi abbia voluto assumersene la responsabilità e il relativo risarcimento. Questo documento attesta unicamente l’esistenza del danno al momento della riconsegna dell’ appartamento ma non, in difetto della prova dell’assenza del danno all’inizio della locazione, che l’inquilino uscente intenda assumersene la responsabilità e ne riconosca il relativo risarcimento, tanto meno relativamente a una determinata somma di denaro.\nPer la spesa relativa alla riparazione del pavimento e pari a fr. 592.- non esiste quindi alcun riconoscimento di debito.\n8. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomento verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1988 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151).\nAlla luce di questi principi l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso con riferimento a lavori di miglioria da lui eseguiti nell’ ente locato non può neppure essere considerata ai fini del presente giudizio non essendo stata resa nemmeno verosimile.\n9. Per quanto attiene alla ripartizione di tasse e spese di giustizia, la maggiore soccombenza dell’escusso sia in prima che in seconda sede giustifica di addebitargli 1/5 delle stesse, come pure un’adeguata indennità a titolo di ripetibili di questa sede a favore della controparte.\nPer i quali motivi\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 22 febbraio 1995 __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 8 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria limitatamente\nall’importo di fr. 3’500.75 l’opposizione interposta al precetto\nesecutivo no. __________dell’UEF di Bellinzona.\n2. La tassa di giustizia globale di fr. 50.- da anticiparsi dalla\nparte istante rimane a suo carico per 1/5 mentre la rimanenza\ndi 4/5 è posta a carico del convenuto che rifonderà alla\ncontroparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.\nII. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la rimanenza di 1/5 deve essere posta a carico della controparte. __________ verserà inoltre alla controparte un’indennità di fr. 120.- a titolo di ripetibili ridotte di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}