{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-46_1995-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10501&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9ad94abac4e4df4dc81848f306151e11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.06.1995 16.1995.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:01", "Checksum": "41c40f8df9d2d6e7dd2b43789a330f66", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.06.1995 16.1995.46\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n21 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 febbraio 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 8 febbraio 1995 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 ottobre 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. In data 29 giugno 1987 __________ ha concluso con __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di sua proprietà in uno stabile sito in via __________ a __________ La pigione inizialmente pattuita tra le parti era di fr. 550.- mensili poi aumentata a fr. 700.-.\nL’ente locato è stato restituito alla proprietaria il 22 luglio 1994 a seguito di una procedura di sfratto da lei promossa per mora del conduttore.\nCon istanza 20 ottobre 1994 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’092.75, per le pigioni arretrate da ottobre 1993 a luglio 1994 (esclusi i mesi di marzo e maggio 1994 regolarmente pagati) e di fr. 592.- quale risarcimento dei danni cagionati all’ente locato, dedotto l’importo versato dall’ inquilino a titolo di garanzia.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria osservando che le pigioni arretrate non sono 8 bensì 7, egli ha contestato inoltre la richiesta risarcitoria formulata dall’istante sostenendo che il danno al pavimento da questa lamentato esisteva già all’ inizio della locazione. Il convenuto ha opposto infine in compensazione un proprio credito di importo superiore a quello vantato da controparte e relativo a lavori di miglioria da lui effettuati nell’ente locato.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l’escusso non ha opposto valide eccezioni, ha accolto l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base delle argomentazioni già esposte in prima sede.\nCon osservazioni 24 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità dal punto di vista formale.\n4. Per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, contestata da controparte, occorre rilevare che per costante giurisprudenza di questa Camera il ricorso è valido anche in difetto dell’indicazione del titolo di cassazione invocato a condizione che dal suo contenuto affiorino con evidenza le ragioni del ricorso di modo che il giudice possa individuare con facilità il motivo di cassazione addotto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5).\nNel caso concreto, dalla lettura del ricorso si può dedurre che il ricorrente fonda il proprio gravame sull’art. 327 lett. g CPC rimproverando al primo giudice un’arbitaria valutazione delle prove.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n6. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.\nIn quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338;DTF 106 III 99, 114 III 71;Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).\nSebbene non debba necessariamente essere quantificato, il debito riconosciuto deve essere agevolmente determinabile.\n7. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).\nPer quanto attiene alla pretesa di __________ relativa al pagamento delle pigioni, va rilevato che per costante giurisprudenza il contratto di locazione costituisce riconosci-mento di debito per le pigioni scadute (Pancahud/Caprez, op. cit., § 74, p. 190)."}