Nella concreta fattispecie è incontestato dalle parti che l’asciugatrice oggetto del contratto di compravendita presentava dei difetti. Controversa è invece la natura e conseguentemente la responsabilità per tali difetti, a sapere se questi sono da addebitare al venditore o a un intervento dell’acquirente. Trattandosi di una procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione questa questione non deve essere ulteriormente approfondita ritenuto in ogni caso che l’escusso, come correttamente concluso dal pretore, ha reso verosimile l’eccezione di inadempienza del contratto.