{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-45_1995-05-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10500&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c2dfbfe4e331ed592aff58fce17172a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.05.1995 16.1995.45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:47", "Checksum": "b39a15107764fee0875f9c3baf4a4f4d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.05.1995 16.1995.45\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nTrattandosi di una procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione questa questione non deve essere ulteriormente approfondita ritenuto in ogni caso che l’escusso, come correttamente concluso dal pretore, ha reso verosimile l’eccezione di inadempienza del contratto.\nCiò basta a rendere verosimile l’inefficacia del contratto di compravendita e quindi l’inesigibilità dell’obbligazione assunta dal contraente nei confronti della __________.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso 22 febbraio 1995 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}