L'art. 294 cpv. 2 CPC, che riprende il principio generale di cui all’art. 78 CPC, impone infatti alle parti, in particolare al convenuto, di esprimere all’udienza di contraddittorio le tesi di fatto e di diritto; la parte che non vi provvede non lo può più fare Nè al dibattimento finale nè tantomeno in sede ricorsuale ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.