Questo diritto di scelta appartiene esclusivamente al committente che deve indicare, espressamente o tacitamente quale diritto intende esercitare senza che egli possa poi dipartirsi da questa scelta (Gauch, Der Werkvetrag, 3. Auflage, 1985, n. 1093 segg.) Ritenuto che il giudice non può decidere diversamente da quanto postulato dalla parte interessata, è pacifico che questa scelta, seppur proponibile pendente causa (Gauch, op.cit., n. 1096), deve comunque avvenire al più tardi con le allegazioni introduttive. L'art. 294 cpv.