{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-44_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10499&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "91347bc37e0d5731ac366a6070d8262c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.1996 16.1995.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:23", "Checksum": "dce959f65762bd8e9932c338b2e407f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.1996 16.1995.44\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nRitenuto che il giudice non può decidere diversamente da quanto postulato dalla parte interessata, è pacifico che questa scelta, seppur proponibile pendente causa (Gauch, op.cit., n. 1096), deve comunque avvenire al più tardi con le allegazioni introduttive.\nL'art. 294 cpv. 2 CPC, che riprende il principio generale di cui all’art. 78 CPC, impone infatti alle parti, in particolare al convenuto, di esprimere all’udienza di contraddittorio le tesi di fatto e di diritto; la parte che non vi provvede non lo può più fare Nè al dibattimento finale nè tantomeno in sede ricorsuale ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.\nIn altre parole, con il ricorso per cassazione il ricorrente non può prevalersi di diritti, come la riparazione gratuita dell’opera o la riduzione della mercede, che andavano proposte già in sede di risposta ritenuto che il tema della lite è fissato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nell’ istanza e nella risposta (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 321, n. 18).\n6. Nel caso concreto, ritenuto che il tema del ricorso è la mancata applicazione da parte del primo giudice dell’art. 368 cpv. 2 CO, occorre rilevare che per la prima volta in questa sede ricorsuale il ricorrente eccepisce formalmente la difettosità dell’opera\ndeducendone conclusioni giuridiche mai sollevate prima.\nAnche se è vero che in sede preprocessuale (cfr. doc. 1 e 2) e di contraddittorio (cfr. allegato di risposta prodotto all'udienza 25 gennaio 1994) il convenuto ha tra l’altro imputato all’istante di avergli provocato, eseguendo i lavori litigiosi, il danneggiamento di una bocchetta d’aspirazione dell’acqua, è altrettanto vero che da questa circostanza egli non ha dedotto alcuna conseguenza di diritto. Infatti, come risulta da tutte le comparse scritte del committente che precedono il presente allegato ricorsuale, egli\nha sempre addotto a sostegno del mancato pagamento della mercede che questa fosse sproporzionata, rispetto al lavoro svolto, mentre ha considerato il danneggiamento della bocchetta d’aspirazione dell’acqua come uno degli elementi di fatto a conforto della sua tesi secondo cui il credito di fr. 7’000.- non sarebbe giustificato poichè eccessivo.\nEgli ha quindi postulato in causa la fissazione del prezzo dell'opera secondo il valore del lavoro (art. 374 CO).\nPer contro, solo in questa sede il committente invoca l’applica-zione dell’art. 368 cpv. 2 CO e approfondisce la tematica rela-tiva ai difetti dell'opera chiedendo in via principale la riduzione della mercede in proporzione del minor valore dell'opera e in via subordinata la riparazione gratuita.\nSe è vero che il tema della contestazione è essenzialmente il medesimo basandosi le domande formulate in causa e in questa sede ricorsuale sul medesimo rapporto giuridico, diverso è il risultato che queste si propongono: quello della risposta di causa ha per fine l'accettazione dell'opera a un prezzo corretto dal giudice, quello prospettato nelle conclusioni e nel ricorso riguarda invece l'accertamento di un'opera difettosa e il computo di un minor valore per la determinazione della mercede dovuta.\nAvendo quindi il ricorrente chiaramente formulato in sede di risposta la sua domanda intesa alla fissazione del prezzo secondo il valore dell'opera (art. 374 CO), facendo quindi astrazione di qualsiasi problematica relativa ai difetti dell'opera, le ulteriori e diverse domande formulate nelle conclusioni e in questa sede ricorsuale (riparazione gratuita e riduzione della mercede, art. 368 cpv. 2 CO), costituiscono un mutamento sostanziale della domanda non consentito dalla legge.\nAlla luce di quanto sopra esposto il ricorso, in quanto propone una diversa soluzione giuridica del problema che oppone le parti a dipendenza della richiesta di pagamento di fr. 7’000.- formulata dalla __________, deve essere respinto poichè viola il chiaro disposto di cui all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale questa Camera deve basarsi unicamente sulle allegazioni di fatto e di diritto proposte e discusse in prima sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 16 febbraio 1995 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 400.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}