{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-44_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10499&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "91347bc37e0d5731ac366a6070d8262c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.1996 16.1995.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:23", "Checksum": "dce959f65762bd8e9932c338b2e407f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.02.1996 16.1995.44\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 febbraio 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 11 gennaio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 18 agosto 1993 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’000.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel corso del mese di aprile 1993 __________ ha incaricato la ditta __________, ditta specializzata nella progettazione e costruzione di piscine, di procedere alla riparazione dello scarico d’acqua della piscina di sua proprietà.\nA lavori ultimati la ditta appaltatrice ha allestito la propria fattura 1° giugno 1993 per un costo complessivo di fr. 7’000.-.\nStante il diniego di pagamento del committente, la __________, con istanza 18 agosto 1993, lo ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il saldo del dovuto.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostanzialmen-te perché considera eccessivo l’importo della fattura al quale egli non avrebbe dato il suo preventivo accordo, inoltre per il fatto che durante l’esecuzione dell’opera la ditta istante avrebbe cagionato la rottura di una bocchetta d’aspirazione dell’acqua (skimmer), danno per il risarcimento del quale chiede una riduzione della mercede sulla base di quanto verrà stabilito dal primo giudice.\n2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, esaminata la fattispecie alla luce del principio dell’affidamento, ha concluso al perfezionamento tra le parti di un contratto di appalto avente per oggetto la riparazione dello scarico della piscina del convenuto per una mercede a corpo di complessivi fr. 7’000.-, importo che egli ha posto interamente a carico del committente non essendosi quest’ultimo avvalso di nessuno dei diritti di garanzia di cui all’art. 368 cpv. 2 CO, nonchè in base alla testimonianza di __________ sull’effettiva pattuizione.\n3. Con il presente gravame, la cui tempestività è stata verificata da questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nIl ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, con particolare riferimento al mancato accerta-mento della difettosità dell’opera e del conseguente suo diritto alla riduzione della mercede giusta l’art. 368 cpv. 2 CO.\nCon osservazioni 24 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. A fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca la mancata applicazione da parte del giudice dell’art. 368 cpv. 2 CO a tenore del quale, in presenza di un’opera difettosa, il committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell’opera o chiedere la riparazione gratuita della stessa.\nSecondo l’insorgente, l’esistenza di un’opera difettosa risulte-rebbe comprovata dagli atti di causa con particolare riferimento al danneggiamento della bocchetta d’aspirazione dell’acqua (skimmer), danno peraltro riconosciuto dall’istante che ha proposto una trattenuta del 10 % sulla mercede sino alla sua eliminazione.\nNel caso specifico del contratto di appalto, quando l’opera presenta dei difetti e il committente abbia ottemperato all’obbligo di verifica e notifica tempestiva (art. 367 cpv. 1 CO), la qual cosa nel caso di specie non è neppure stata provata, egli ha i seguenti diritti: in caso di difetti o di difformità dal contratto che rendano inservibile l’opera, può ricusarla e chiederne inoltre - a determinate condizioni - il risarcimento dei danni; quando invece i difetti sono di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell’opera, o chiedere - se le spese non sono sproporzionate - la riparazione gratuita dell’opera ed eventualmente anche il risarcimento dei danni (art. 368 CO). Questo diritto di scelta appartiene esclusivamente al committente che deve indicare, espressamente o tacitamente quale diritto intende esercitare senza che egli possa poi dipartirsi da questa scelta (Gauch, Der Werkvetrag, 3. Auflage, 1985, n. 1093 segg.)"}