__________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 10 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Conseguentemente l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 249.60 2 La tassa di giustizia di fr. 80.-, comprensiva delle spese postali, da anticipare come di rito, è posta a carico delle parti in ragione di ½; compensate le indennità. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, vanno suddivise tra le parti in ragione di metà.