33.30 mensili richiesti dall’istante che risultano unicamente dalla diffida 28 ottobre 1993. Non essendo contestato il periodo di disdetta, il credito dell’ istante può essere riconosciuto limitatamente a fr. 249.60. 9. La parziale soccombenza delle parti giustifica la ripartizione delle spese giudiziarie di prima e seconda sede in parti uguali, compensate eventuali indennità, che sarebbero comunque stabilite al di fuori della TOA poichè le parti non hanno fatto capo al patrocinio di avvocati. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 1995 __________ è parzialmente accolto.