Nel caso concreto la fattispecie merita di essere considerata anche alla luce di questo principio fondamentale. Se, per motivi procedurali, non torna conto di esaminare la documentazione prodotta dal sindacato al primo giudice addirittura dopo il contraddittorio, non è contestato dall’escusso né che egli abbia dimissionato dall’organizzazione sindacale (il credito è sempre indicato -anche nel PE - come “saldo dimissioni”), né che egli abbia pagato le quote d’affiliazione durante ben oltre trent’anni. Di fronte a questa situazione di tacita a ripetuta ratifica dell’adesione -avvenuta pochi giorni prima del raggiungimento della maggiore età (doc.