Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto esecutivo, concludendo all’esistenza di un valido riconoscimento di debito individuato nel formulario di adesione al sindacato 30 maggio 1956. Rileva che comunque dal quel documento non emerge l’entità del credito posto in esecuzione. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.