{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-43_1995-11-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10498&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9072f31d6135da290bc712a0ce2676d5"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.11.1995 16.1995.43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:31:58", "Checksum": "f8b08d90a19111a4051c258368e7d51b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.11.1995 16.1995.43\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ndi esaminare la documentazione prodotta dal sindacato al primo giudice\naddirittura dopo il contraddittorio, non è contestato dall’escusso né che egli\nabbia dimissionato dall’organizzazione sindacale (il credito è sempre indicato\n-anche nel PE - come “saldo dimissioni”), né che egli abbia pagato le quote\nd’affiliazione durante ben oltre trent’anni.\nDi fronte a questa situazione di tacita a ripetuta ratifica dell’adesione -avvenuta\npochi giorni prima del raggiungimento della maggiore età (doc. A) - il ricorso\na quella formale nullità da parte dell’escusso, può configurare abuso di\ndiritto; d’altra parte la giurisprudenza ha ripetutamente confermato che un\ncontratto sottoscritto da un minorenne costituisce titolo esecutivo se è stato\nratificato dopo l’acquisizione della maggiore età (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,\n1980, § 29, n. 3 e 4 e giurisprudenza cit.).\nPer questo motivo, ravvisabile d’ufficio, la sentenza impugnata - nel principio\n- non ha motivo d’essere annullata, ancorché per ragioni diverse da quelle\nesposte dal giudice di prime cure.\n8. Per quanto attiene all’importo posto in esecuzione, ritenuto che il contratto di affiliazione sottoscritto dal convenuto non contiene i parametri per il calcolo delle quote di affiliazione che vengono fissate dall’assemblea dei delegati (art. 7 Statuti), l’importo riconosciuto - che per essere tale deve essere determinato o facilmente determinabile in ogni momento dal debitore - è unicamente quello della quota sociale settimanale di fr. 5.20 e non i fr. 33.30 mensili richiesti dall’istante che risultano unicamente dalla diffida 28 ottobre 1993.\nNon essendo contestato il periodo di disdetta, il credito dell’ istante può essere riconosciuto limitatamente a fr. 249.60.\n9. La parziale soccombenza delle parti giustifica la ripartizione delle spese giudiziarie di prima e seconda sede in parti uguali, compensate eventuali indennità, che sarebbero comunque stabilite al di fuori della TOA poichè le parti non hanno fatto capo al patrocinio di avvocati.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 1995 __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 10 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\nConseguentemente l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 249.60\n2 La tassa di giustizia di fr. 80.-, comprensiva delle spese\npostali, da anticipare come di rito, è posta a carico delle parti\nin ragione di ½; compensate le indennità.\nII. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, vanno suddivise tra le parti in ragione di metà.\nIII. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}