{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-43_1995-11-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10498&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9072f31d6135da290bc712a0ce2676d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.11.1995 16.1995.43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:57", "Checksum": "3799e0e5b737e6e7a0ff7e96109b6131", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.11.1995 16.1995.43\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 novembre 1995/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 febbraio 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 10 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 giugno 1994 da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.\n__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 8 giugno 1994 ____________________ (__________) ha chiesto il rigetto dell’ opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 416.30, importo corrispondente alle quote di affiliazione al sindacato rimaste insolute per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1993, data per la quale è divenuta effettiva la disdetta notificata con scritto 4 febbraio 1993.\nAll’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza agli atti di una valido riconoscimento di debito ritenuto che il contratto di adesione prodotto da controparte sarebbe nullo poichè sotto-scritto quando egli era minorenne.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo abusiva e pretestuosa l’eccezione di nullità del contratto sollevata dall’ escusso dopo che per oltre 30 anni ne ha ossequiato i contenuti versando regolarmente le quote di affiliazione, ha accolto l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 febbraio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto esecutivo, concludendo all’esistenza di un valido riconoscimento di debito individuato nel formulario di adesione al sindacato 30 maggio 1956. Rileva che comunque dal quel documento non emerge l’entità del credito posto in esecuzione.\nAl ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.\nIn quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti: essenziale è che ne risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).\n6. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 20).\nQuale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di adesione sottoscritto dal convenuto il 30 maggio 1956 quando gli mancavano pochi giorni al raggiungimento della maggiore età, contratto al quale egli si è attenuto pagando le quote di affiliazione sino al giorno in cui ha notificato la disdetta 4 febbraio 1993.\nQuesto importante elemento fattuale è stato affermato nell’istanza e non è stato contestato dall’escusso in sede di contraddittorio dove anzi ha sostenuto che “il fatto che egli abbia pagato le tasse annuali per diverso tempo non è sufficiente per ritenere il contratto un riconoscimento di debito”. Ogni diversa considerazione su questo tema, esposta in sede di ricorso non può essere tenuta pertanto in considerazione, costituendo fatto nuovo (art. 321 CPC).\n7. Anche nel diritto\nesecutivo è riconosciuta l’applicabilità del principio dell’affidamento, nella\nforma del divieto dell’abuso di diritto (per tutti cfr. Cometta, Il"}