Nel particolare, in entrambe le occasioni, il teste si è dichiarato estraneo alla pattuizione della vendita dell’apparecchio Philips. Se ne può senz’altro concludere che la seconda tornata di domande - formulate dalle parti - ha sanato la situazione formalmente irregolare, creata dal giudice di pace con l’esclusione delle parti dall’aula nella prima parte dell’interrogatorio. Per tutti questi motivi, richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG dichiara e pronuncia 1. Il ricorso per cassazione __________ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.-, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. 3.