la decisione del giudice di pace va pertanto esaminata alla luce di quel principio, formulato in senso generale dall’art. 185 cpv. 1 CPC (cfr.II CCA 19.1.1993 Adami / Müller, consid. 9.2). Se ne deve concludere che, a prescindere dalle eccezioni previste dall’art. 185 cpv. 2 CPC, il giudice non può escludere le parti dall’interrogatorio di un teste. La dottrina non è però rigorosissima nella sanzione delle lesioni dell’art. 4 Cost., ossia prevede la possibilità di sanare, nella misura del possibile, una prova assunta in modo formalmente carente (Müller G., Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, n. 107). E’ il caso nella fattispecie presente.