Il giudice di pace ha giustificato il suo modo di procedere invocando l’art. 236 CPC: a torto, poiché quella norma fondamentale stabilisce il principio in base al quale le parti possono - ossia hanno il diritto - di presenziare all’audizione dei testi e di formulare quelle domande che il giudice ritiene ammissibili (cpv. 2). Ciò non ha nulla a che fare con la disciplina dell’interrogatorio, regolata al cpv. 4. La possibilità delle parti di presenziare all’assunzione della prova fa parte del diritto costituzionale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.): la decisione del giudice di pace va pertanto esaminata alla luce di quel principio, formulato in senso generale dall’art. 185 cpv.