Buona parte del ricorso (cfr. punto 2 del medesimo) è dedicata a censurare l’operato del giudice di pace in merito alla precedente procedura di rigetto dell’opposizione, conclusasi con la sentenza 11 febbraio 1994. Sennonché, al momento in cui il ricorso è stato introdotto esplicitamente come impugnazione della sentenza di merito del 30 aprile 1994, quella prima sentenza era ormai cresciuta in giudicato: pertanto, in virtù dell’art. 328 CPC, quelle censure non possono essere esaminate. 5. Per il resto, due sono le censure concernenti il procedimento in esame: una concernente la citazione delle parti al contraddittorio e l’altra relativa all’udienza di audizione di un teste.