{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-42_1995-02-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10497&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c2b577d1a4e16cb73bfb9d3fbcd8b319"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.02.1995 16.1995.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:29:30", "Checksum": "1a8d2d4506ffff23976cf12c41bbfbc7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.02.1995 16.1995.42\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa dottrina non è però rigorosissima nella sanzione delle lesioni dell’art. 4 Cost., ossia prevede la possibilità di sanare, nella misura del possibile, una prova assunta in modo formalmente carente (Müller G., Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, n. 107).\nE’ il caso nella fattispecie presente. Infatti, nella sostanza, si verifica che l’interrogatorio del teste condotto dal giudice in assenza delle parti e le domande formulate poi dalle parti qualche minuto dopo coincidono: il teste __________ ha cioè dovuto rispondere in entrambe le tornate a domande riguardanti , in genere, la sua attività presso la ditta di __________, se ha trattato personalmente la vendita dell’apparecchio Philips all’istante e se ricordava i contatti fra le parti concernenti la riparazione del primo televisore. Nel particolare, in entrambe le occasioni, il teste si è dichiarato estraneo alla pattuizione della vendita dell’apparecchio Philips.\nSe ne può senz’altro concludere che la seconda tornata di domande - formulate dalle parti - ha sanato la situazione formalmente irregolare, creata dal giudice di pace con l’esclusione delle parti dall’aula nella prima parte dell’interrogatorio.\nPer tutti questi motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso per cassazione __________ è respinto.\n2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.-, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla giudicatura di pace del Circolo di Sonvico.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}