{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-42_1995-02-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10497&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c2b577d1a4e16cb73bfb9d3fbcd8b319"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.02.1995 16.1995.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:29:30", "Checksum": "1a8d2d4506ffff23976cf12c41bbfbc7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.02.1995 16.1995.42\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano, 17 febbraio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vice-cancelliere |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 maggio 1994 di\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 30 aprile 1994 del Giudice di pace del Circolo di Sonvico nell’azione di disconoscimento di debito proposta dal ricorrente con istanza 25 febbraio 1994 nei confronti di\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nrelativa al credito di fr. 945.50 oltre interessi, vantato dal convenuto, e per il quale lo stesso giudice di pace, con decisone 11 febbraio 1994, aveva rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ UEF Lugano;\npreso atto che il convenuto non ha presentato osservazioni al ricorso;\nconsidera\nin fatto e in diritto\n1. __________ procede all’incasso del credito in quanto costituito dal saldo del prezzo di un apparecchio televisivo venduto al signor __________. Si tratta di un apparecchio Philips del prezzo di fr. 1’945.- di cui fr. 1’000.- versati come acconto; il prezzo è indicato su una fattura emessa dalla ditta venditrice in data 3 luglio 1993 e firmata dall’acquirente.\nQuesti contesta di aver pattuito l’acquisto per tale somma, sostenendo la validità di un’altra fattura di data 23 luglio 1993 - relativa per altro allo stesso apparecchio - dove il prezzo è indicato in fr. 1’385.70, onde il saldo sarebbe di soli fr. 385.70.\nNon essendo stato chiarito se effettivamente la seconda fattura tenga conto di quanto il cliente avrebbe percepito dalla sua assicurazione in seguito al danneggiamento di un altro televisore, rispettivamente in che misura incida sul presente credito la parallela fattispecie relativa alla riparazione di quell’altro apparecchio, il giudice di pace - constatato come l’istruttoria non abbia portato alcun elemento di giudizio nuovo rispetto alla procedura sommaria di rigetto dell’opposizione - ha respinto la domanda di disconoscimento del debito.\n2. Con il presente ricorso il signor __________ non contesta il merito della decisione, ma rimprovera al primo giudice di aver agito in modo contrario alla procedura civile.\nDelle diverse censure si dirà nel seguito.\n3. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3)\n4. Buona parte del ricorso (cfr. punto 2 del medesimo) è dedicata a censurare l’operato del giudice di pace in merito alla precedente procedura di rigetto dell’opposizione, conclusasi con la sentenza 11 febbraio 1994.\nSennonché, al momento in cui il ricorso è stato introdotto esplicitamente come impugnazione della sentenza di merito del 30 aprile 1994, quella prima sentenza era ormai cresciuta in giudicato: pertanto, in virtù dell’art. 328 CPC, quelle censure non possono essere esaminate.\n5. Per il resto, due sono le censure concernenti il procedimento in esame: una concernente la citazione delle parti al contraddittorio e l’altra relativa all’udienza di audizione di un teste.\nSecondo l’art. 143 CPC gli atti di procedura in urto con il CPC sono annullabili se - non rientrando nel novero degli atti nulli - comportano un pregiudizio per la parte che ne è colpita che non può essere riparato se non con l’annullamento.\nOrbene, che il giudice di pace abbia o no accompagnato la citazione per il contraddittorio con la spedizione alle parti dell’istanza del signor __________ non può avere alcuna rilevanza per il ricorrente: egli infatti non può pretendere di aver subito un pregiudizio dalla pretesa irregolarità poiché è l’autore di quell’allegato scritto e non può sostenere di aver dovuto affrontare la discussione senza conoscere i termini della lite.\nLa censura non può quindi essere accolta.\n6. Più rilevante è il rimprovero attinente all’audizione del teste __________. Risulta in modo inequivocabile dal verbale del 26 aprile 1994 che il teste, dapprima, è stato interrogato dal giudice di pace in assenza delle parti e, terminata quella prima fase dell’assunzione, è stato poi interrogato da entrambe le parti.\nAl proposito il ricorrente sostiene che questo modo di procedere corrisponde a una lesione di norme essenziali del procedimento e pertanto chiede l’annullamento della sentenza.\nIl giudice di pace ha giustificato il suo modo di procedere invocando l’art. 236 CPC: a torto, poiché quella norma fondamentale stabilisce il principio in base al quale le parti possono - ossia hanno il diritto - di presenziare all’audizione dei testi e di formulare quelle domande che il giudice ritiene ammissibili (cpv. 2). Ciò non ha nulla a che fare con la disciplina dell’interrogatorio, regolata al cpv. 4.\nLa possibilità delle parti di presenziare all’assunzione della prova fa parte del diritto costituzionale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.): la decisione del giudice di pace va pertanto esaminata alla luce di quel principio, formulato in senso generale dall’art. 185 cpv. 1 CPC (cfr.II CCA 19.1.1993 Adami / Müller, consid. 9.2).\nSe ne deve concludere che, a prescindere dalle eccezioni previste dall’art. 185 cpv. 2 CPC, il giudice non può escludere le parti dall’interrogatorio di un teste."}