che in ogni caso la ricorrente è malvenuta ad opporsi al pagamento per i motivi qui proposti quando, interponendo opposizione al PE fattole intimare, ha solo sostenuto che le spese ospedaliere andavano pagate dall’assicurazione e non da lei; che quindi il giudizio pretorile che ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base delle fatture 10 e 16 dicembre 1993, deve essere confermato; che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1.