B e C, ha sufficientemente sostanziato la propria pretesa senza che ci si potesse attendere l’offerta di ulteriori prove quando i fatti dell’istanza sono rimasti incontestati; la produzione di ulteriori mezzi di prova si sarebbe infatti resa necessaria unicamente nel caso in cui la convenuta, facendo prova delle necessaria diligenza processuale, avesse partecipato al contraddittorio esponendo le contestazioni che invece espone per la prima volta nel ricorso;