che la conseguenza di tale mancata contestazione è rappresentata dal fatto che -all’infuori di specifiche censure di cassazione assenti nel concreto- le argomentazioni contenute nel ricorso sono improponibili poiché non è consentito alle parti di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in sede di cassazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); che, nel rispetto delle regole sull’onere della prova, sta al giudice di considerare gli elementi a sua disposizione sufficienti o no a sostegno dell’istanza; che nella concreta fattispecie la parte istante, producendo le fatture di cui ai doc.