DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3); che non avendo partecipato alle udienze di discussione dell’istanza e della documentazione alla stessa allegata, l’insorgente si è in sostanza preclusa la possibilità di esporre le proprie ragioni in prima sede, sottraendole così anche alla valutazione del pretore; che la conseguenza di tale mancata contestazione è rappresentata dal fatto che -all’infuori di specifiche censure di cassazione assenti nel concreto- le argomentazioni contenute nel ricorso sono improponibili poiché non è consentito alle parti di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in sede di cassazione (art. 321 cpv.