- che quindi, contrariamente alla tesi ricorsuale, il CPC non prevede la possibilità di utilizzare il rimedio straordinario della cassazione contro la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento nell’ambito della procedura cambiaria; - che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza notificare l’atto ricorsuale alla controparte per eventuali osservazioni. Per i quali motivi, richamati gli art. 327 segg. e per le spese la TarLEF dichiara: 1. Il ricorso 7 febbraio 1995 del __________ è irricevibile. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: