che la legislazione ticinese nulla prevede a questo proposito, mentre il ricorso per cassazione è previsto unicamente contro le sentenze emanate dai Giudici di pace e dai pretori come istanza unica, ossia nell’ambito della loro competenza inappellabile (art. 13 LOG); - che prevedendo la competenza esclusiva dei pretori a decidere le questioni relative ai fallimenti in genere (art. 385 cpv. 2 CPC), il legislatore ha comunque chiaramente voluto sottrarre siffatta materia al criterio del valore litigioso che determina invece i limiti di competenza della cassazione;