la ricorrente rimprovera al primo giudice una manifesta violazione di norme di diritto procedurale per il fatto che questi avrebbe emanato la decisione impugnata senza esserne legittimato ritenuto che la procedura fallimentare in via cambiaria che ci occupa era sospesa a seguito della concessione dell’effetto sospensivo all’appello pendente dinanzi alla CEF; - che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di un rimedio di diritto ordinario all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174