Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, 1990, n. 2 ad art. 337c CO). Ciò significa che il lavoratore non è più tenuto ad offrire nuovamente al datore di lavoro le sue prestazioni, a meno che le circostanze specifiche non fossero sufficientemente chiare da potersi ammettere un licenziamento in tronco (II CCA 13 febbraio 1995 in re P./O.SA).