Per quanto attiene alla problematica principale alla base del gravame, ossia le conseguenze legali del comportamento assunto dal lavoratore il 26 agosto 1993, si osserva che la questione di sapere se egli abbia o meno manifestato la propria intenzione di riprendere il lavoro può rimanere irrisolta. Infatti, in caso di licenziamento immediato, e tale poteva e doveva essere inteso lo scritto 25 agosto 1993 della ricorrente, sia esso giustificato o no, il contratto prende fine automaticamente (DTF 117 II 271; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertag, 5. ed., n. 3 ad art. 337 c CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, 1990, n. 2 ad art. 337c CO).