A titolo abbondanziale si può osservare che a nulla giova il riferimento alle precedenti assenze e manchevolezze del lavoratore che avrebbero determinato il suo licenziamento nei termini ordinari poichè, anche in questo caso, manca la prova che la datrice di lavoro lo abbia ammonito e richiamato sulle possibili gravi conseguenze del suo agire (Rehbinder, BK, n. 6 ad art. 337 CO). 8. Per quanto attiene alla problematica principale alla base del gravame, ossia le conseguenze legali del comportamento assunto dal lavoratore il 26 agosto 1993, si osserva che la questione di sapere se egli abbia o meno manifestato la propria intenzione di riprendere il lavoro può rimanere irrisolta.