Nella concreta fattispecie, dalla lettera di licenziamento 25 agosto 1993 si evince che la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiede nel fatto per il lavoratore di aver abbandonato senza autorizzazione il proprio posto di lavoro. Ora, non solo la datrice di lavoro non ha provato questa circostanza ma neppure quella di aver avvertito il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale ritenuto che il solo abbandono del posto di lavoro non è sufficiente a giustificare il licenziamento in tronco (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, 1978, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 27).