Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio. 7. Nella concreta fattispecie, dalla lettera di licenziamento 25 agosto 1993 si evince che la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiede nel fatto per il lavoratore di aver abbandonato senza autorizzazione il proprio posto di lavoro.