2b, 119 Ia 32 consid. 3). 6. L’accertamento del pretore relativo al significato dello scritto 25 agosto 1993 (doc. B) non è arbitrario: già l’interpretazione letterale del testo non lascia dubbi sulla volontà della datrice di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro con effetto immediato. In base all’art. 337 cpv. 1 CO la risoluzione immediata del contratto di lavoro è data solo in presenza di cause gravi: è considerata causa grave ogni circostanza che non permetta, secondo il principio generale della buona fede, di esigere da chi dà la disdetta la prosecuzione del contratto (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).