La ricorrente non contesta la valutazione dei fatti operata dal primo giudice, ma le conclusioni giuridiche che egli ne ha dedotto con particolare riferimento al fatto di sapere da chi sia scaturita la volontà di porre fine al contratto con effetto immediato. A mente della ricorrente, infatti, il fatto stesso che il lavoratore non abbia manifestato seriamente la propria intenzione di riprendere il lavoro il giorno successivo a quello del ventilato licenziamento in tronco dimostrerebbe la fondatezza della sua tesi dell’ abbandono ingiustificato del posto di lavoro. Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni. 5. Giusta l’art. 327 lett.