La collaborazione tra le parti si è però interrotta anticipatamente e meglio il 25 agosto 1993, data in cui al lavoratore è stato notificato il licenziamento con effetto immediato per abbandono ingiustificato del posto di lavoro. 2. Con istanza 7 novembre 1993 __________, contestando la liceità del licenziamento in tronco notificatogli dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’537.68, importo corretto all’udienza 7 giugno 1994 in fr.