{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-36_1995-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10492&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0566d7f7cb9b84bf74687f72e1a5024a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.04.1995 16.1995.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:42", "Checksum": "8ea5e4d8ae5b3d9fc41f8ea3ba8878de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.04.1995 16.1995.36\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOra, non solo la datrice di lavoro non ha provato questa circostanza ma neppure quella di aver avvertito il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale ritenuto che il solo abbandono del posto di lavoro non è sufficiente a giustificare il licenziamento in tronco (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, 1978, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 27).\nQuesto basta per escludere il richiesto intervento di questa Camera. A titolo abbondanziale si può osservare che a nulla giova il riferimento alle precedenti assenze e manchevolezze del lavoratore che avrebbero determinato il suo licenziamento nei termini ordinari poichè, anche in questo caso, manca la prova che la datrice di lavoro lo abbia ammonito e richiamato sulle possibili gravi conseguenze del suo agire (Rehbinder, BK, n. 6 ad art. 337 CO).\n8. Per quanto attiene alla problematica principale alla base del gravame, ossia le conseguenze legali del comportamento assunto dal lavoratore il 26 agosto 1993, si osserva che la questione di sapere se egli abbia o meno manifestato la propria intenzione di riprendere il lavoro può rimanere irrisolta. Infatti, in caso di licenziamento immediato, e tale poteva e doveva essere inteso lo scritto 25 agosto 1993 della ricorrente, sia esso giustificato o no, il contratto prende fine automaticamente (DTF 117 II 271; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertag, 5. ed., n. 3 ad art. 337 c CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, 1990, n. 2 ad art. 337c CO). Ciò significa che il lavoratore non è più tenuto ad offrire nuovamente al datore di lavoro le sue prestazioni, a meno che le circostanze specifiche non fossero sufficientemente chiare da potersi ammettere un licenziamento in tronco (II CCA 13 febbraio 1995 in re P./O.SA).\nNel caso di specie l’accertamento pretorile secondo il quale il licenziamento immediato notificato dalla datrice di lavoro il 25 agosto 1993 doveva essere recepito come tale non è arbitrario, ragione per la quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il lavoratore non era neppure tenuto ad offrire i propri servigi il giorno successivo.\n9. In merito al diritto del lavoratore alla tredicesima mensilità proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, la ricorrente censura l’interpretazione dell’art. 5.2 CCL. Tuttavia non motiva il preteso arbitrio limitandosi a fornire una diversa lettura della norma, senza il sostegno di elementi oggettivi di giudizio.\nNe discende pertanto che la sentenza pretorile, nella quale non è ravvisabile arbitrio alcuno, deve essere confermata.\n10. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili di questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 6 febbraio 1995 della __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}