{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-36_1995-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10492&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0566d7f7cb9b84bf74687f72e1a5024a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.04.1995 16.1995.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:42", "Checksum": "8ea5e4d8ae5b3d9fc41f8ea3ba8878de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.04.1995 16.1995.36\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nSpartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani\n|\n|\nsegretaria: |\nClaudia Petralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 febbraio 1995 presentato dalla\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 26 gennaio 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile in materia di contratto di lavoro dipendente da istanza 7 novembre 1993 promossa da\n|\n|\n__________ rappr. dal __________ |\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’801.35 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ ha iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ in qualità di pittore dal 20 aprile 1993 (doc. G). In data 6 agosto 1993 la datrice di lavoro gli ha notificato regolare disdetta del rapporto di lavoro per il 5 settembre 1993 (doc. 1). La collaborazione tra le parti si è però interrotta anticipatamente e meglio il 25 agosto 1993, data in cui al lavoratore è stato notificato il licenziamento con effetto immediato per abbandono ingiustificato del posto di lavoro.\n2. Con istanza 7 novembre 1993 __________, contestando la liceità del licenziamento in tronco notificatogli dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’537.68, importo corretto all’udienza 7 giugno 1994 in fr. 3’801.35, quale corrispettivo del salario di sua spettanza per il periodo dal 25 agosto al 5 settembre 1993, alla quotaparte della tredicesima mensilità e alla restituzione dell’importo indebitamente trattenuto dalla datrice di lavoro sul salario relativo al mese di agosto 1993.\nLa controparte si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver licenziato in tronco il lavoratore il quale, di sua iniziativa, avrebbe deciso di porre fine al contratto abbandonando ingiustificatamente il posto di lavoro senza più manifestare la volontà effettiva di riprendere lo stesso.\n3. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare dello scritto 25 agosto 1993 della datrice di lavoro che ha interpretato quale notifica di licenziamento in tronco ha accolto l’istanza di __________. Ha considerato ingiustificato il licenziamento, in assenza della prova -che competeva alla datrice di lavoro fornire- dell’ esistenza di una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO,.\n4. Con il presente tempestivo ricorso la ditta __________ chiede l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente non contesta la valutazione dei fatti operata dal primo giudice, ma le conclusioni giuridiche che egli ne ha dedotto con particolare riferimento al fatto di sapere da chi sia scaturita la volontà di porre fine al contratto con effetto immediato. A mente della ricorrente, infatti, il fatto stesso che il lavoratore non abbia manifestato seriamente la propria intenzione di riprendere il lavoro il giorno successivo a quello del ventilato licenziamento in tronco dimostrerebbe la fondatezza della sua tesi dell’ abbandono ingiustificato del posto di lavoro.\nAl ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n6. L’accertamento del pretore relativo al significato dello scritto 25 agosto 1993 (doc. B) non è arbitrario: già l’interpretazione letterale del testo non lascia dubbi sulla volontà della datrice di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro con effetto immediato.\nIn base all’art. 337 cpv. 1 CO la risoluzione immediata del contratto di lavoro è data solo in presenza di cause gravi: è considerata causa grave ogni circostanza che non permetta, secondo il principio generale della buona fede, di esigere da chi dà la disdetta la prosecuzione del contratto (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.\n7. Nella concreta fattispecie, dalla lettera di licenziamento 25 agosto 1993 si evince che la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiede nel fatto per il lavoratore di aver abbandonato senza autorizzazione il proprio posto di lavoro."}