Per questo motivo, ritenuto che con il proprio agire il primo giudice non solo ha violato il diritto di essere sentito della parte convenuta ma ha pure contravvenuto al chiaro disposto di cui all’art. 182 cpv. 2 CPC secondo il quale il giudice che rifiuta una prova deve motivare il diniego al più tardi con la sentenza, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Trattandosi di una violazione che non può essere sanata in questa sede, gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinché proceda all’istruttoria dopo aver discusso con le parti la rilevanza delle prove e dopo aver statuito sulle stesse.