Né dal verbale dell’udienza è possibile dedurre se il memoriale e le prove in esso offerte siano stati discussi dalle parti. Siffatto modo di procedere del primo giudice, che senza dare spiegazione alcuna in sentenza ignora semplicemente le prove offerte dalla parte convenuta, configura a non dubitarne il motivo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC. Per questo motivo, ritenuto che con il proprio agire il primo giudice non solo ha violato il diritto di essere sentito della parte convenuta ma ha pure contravvenuto al chiaro disposto di cui all’art. 182 cpv.