1; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del CPC, 1981, p. 184) nel quale concetto non rientra solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 17). Ritenuto che la prova offerta deve essere rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta ad una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante.