A mente della ricorrente nell’operato del primo giudice è ravvisabile una lesione del suo diritto di essere sentita in considerazione del fatto che questi non l’ha ammessa alla prova delle sue allegazioni mediante i testimoni citati in sede di contraddittorio. Nel merito l’insorgente rimprovera al giudice di aver arbitrariamente concluso alla sussistenza di un contratto di compravendita sulla base della solo esistenza di una fattura non contestata. Con osservazioni 23 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Secondo l’art. 327 lett.