A mente del primo giudice il silenzio manifestato dalla convenuta al ricevimento della fattura litigiosa comproverebbe la fondatezza della pretesa avversaria. 3. Con il presente tempestivo gravame la ricorrente, fondandosi sui titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC, postula l’annullamento della sentenza del giudice di pace. A mente della ricorrente nell’operato del primo giudice è ravvisabile una lesione del suo diritto di essere sentita in considerazione del fatto che questi non l’ha ammessa alla prova delle sue allegazioni mediante i testimoni citati in sede di contraddittorio.