Zivilprozessrecht, 1979, p. 362 segg.); - che pertanto l’intero procedimento scaturito dall’ istanza 28 maggio 1994 è divenuto inutile; - che di conseguenza il ricorso in esame dev’ essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto (art. 352 CPC); - che nella concreta fattispecie la desistenza della parte istante equivale a soccombenza della medesima in entrambe le sedi, onde devono esserle addebitate tutte le spese, le tasse di giustizia e le ripetibili richieste; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 del Comune di __________, così come la causa inc.