che con istanza 28 maggio 1993 il __________ ha convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr 500.-; - che con sentenza 13 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, ossia limitatamente all’importo di fr. 350.-; - che con atto ricorsuale 23 settembre 1994 il Comune di __________ ha impugnato la decisione del giudice di pace chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;