{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-34_1995-02-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10490&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "37ed1407d14366b2d5926ff9ac3044b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.02.1995 16.1995.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:33", "Checksum": "e85698efc512f912eb0b6611c1058693", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.02.1995 16.1995.34\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 febbraio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nSpartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani\n|\n|\nsegretaria: |\nClaudia Petralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 presentato dal\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla\nsentenza 13 settembre 1993 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona\npromossa con istanza 28 maggio 1993 da\n|\n|\n__________ (rappr. da __________) |\ncon la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal Comune di Bellinzona al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona nonchè la sua condanna al pagamento di fr. 500.-- oltre accessori, domande parzialmente accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n- che con istanza 28 maggio 1993 il __________ ha convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr 500.-;\n- che con sentenza 13 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, ossia limitatamente all’importo di fr. 350.-;\n- che con atto ricorsuale 23 settembre 1994 il Comune di __________ ha impugnato la decisione del giudice di pace chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice la manifesta violazione di diverse norme procedurali e l’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;\n- che con scritto 4 novembre 1994, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona l’8 novembre 1994, il signor __________, rappresentante dell’istante sulla base della procura 15 gennaio 1993, ha dichiarato di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 28 maggio 1993;\n- che questo atto processuale è tuttora proponibile poichè la decisione impugnata ha forza di cosa giudicata limitata\n(Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 362 segg.);\n- che pertanto l’intero procedimento scaturito dall’ istanza 28 maggio 1994 è divenuto inutile;\n- che di conseguenza il ricorso in esame dev’ essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto (art. 352 CPC);\n- che nella concreta fattispecie la desistenza della parte istante equivale a soccombenza della medesima in entrambe le sedi, onde devono esserle addebitate tutte le spese, le tasse di giustizia e le ripetibili richieste;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 del Comune di __________, così come la causa inc. no. 243-1993 della giudicatura di pace di Bellinzona, sono stralciati dai ruoli.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,\nsono poste a carico del __________ che rifonderà al Comune di _________ la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi giudiziarie.\n3. Intimazione a:\n- __________\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}