La decisione del giudice di pace è così conforme a questo principio dottrinale incontestato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 gennaio 1995 della Comunione dei comproprietari del condominio “__________ ” è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 80.- b) spese fr. 20.- t o t a l e fr. 100.- già anticipate dalla parte ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede.