Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dover partecipare alle spese di rifacimento del bagno di un singolo comproprietario. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accogliendo la tesi del convenuto secondo la quale l’importo in contestazione non si riferirebbe a spese di riparazione di una parte comune bensì di una parte di proprietà di un condomino e quindi di esclusiva spettanza di quest’ultimo, ha respinto l’istanza. 3. Con il presente tempestivo gravame la Comunione dei compro-prietari del Condomino “__________ ” , validamente autorizzata ad adire le vie ricorsuali